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Statuto LDTMonteceneri

STATUTO DELLA SEZIONE LEGA DEI TICINESI MONTECENERI

I.Scopo

Art. 1

E’ costituita nel Comune di Monteceneri una sezione della Lega dei Ticinesi, retta dal
presente statuto e dagli art. 60 e ss CCS.

Art. 2

La lega ha lo scopo di promuovere un movimento democratico a difesa dei Cittadini

II.Aderenti

Art. 3

Possono aderire alla Sezione le Cittadine ed i Cittadini svizzeri domiciliati nel Comune,
nonché le Cittadine ed i Cittadini attinenti del Comune, che hanno diritto di voto nel
Comune stesso e che riconoscono principi e postulati del Movimento.

Art. 4

I soci hanno uguali diritti e uguali doveri, e sono eleggibili a tutte le cariche

III.Organi Sezionali

Art. 5

Gli organi della Lega sono:

a) il Comitato
b) i Gruppi di quartiere

Art. 6

Le deliberazioni degli organi sezionali sono valide se approvate dalla maggioranza
assoluta dei voti emessi.
A parità di voti decide il presidente.
Per le modifiche statutarie occorre una maggioranza di 2/3 dei voti emessi.

Comitato

Art. 7

Il comitato è l’organo supremo della Sezione e ha le seguenti competenze inalienabili:

a) determina la condotta politica nel Comune;
b) fissa il programma di attività;
c) nomina il presidente della Sezione, il Vice-Presidente, il Cassiere e il Segretario;
d) delibera sulla gestione patrimoniale della Sezione;
e) designa i Candidati della Sezione alle cariche Pubbliche;
e) vigila sull’operato dei Delegati designati in seno ai vari organi del Movimento e alle cariche pubbliche;
f) approva e modifica gli statuti della Sezione;
g) decide sulla tassa sociale proposta.

Art. 8

Il comitato si compone di 3 o più membri.
Esso distribuisce liberamente fra i suoi membri le mansioni e le cariche, ed è diretto dal Presidente.
Il Comitato è nominato per un periodo di 4 anni, durante i primi 4 mesi successivi alle elezioni comunali ed è rieleggibile.

Art. 9

Il Comitato è convocato dal Presidente della Sezione o dalla maggioranza dei membri secondo necessità, tanto per l’azione Politica, quanto per l’attività della Sezione, ma almeno una volta al mese.
Le riunioni del Comitato sono dirette, di regola, dal Presidente della Sezione

IV.Finanze

Art. 10

Il finanziamento della Sezione avviene:

a) di regola tramite contributi volontari, donazioni, ecc.;
b) per mezzo di una tassa speciale a carico dei rappresentanti della Sezione alle cariche
comunali, consortili, cantonali e federali, fissata dal Comitato
c) tramite ricavi da manifestazioni ricreative

Il Comitato è autorizzato a costituire fondi speciali

Art. 11

Bilanci e conti  vengono chiusi al 31 dicembre di ogni anno e trasmessi ai membri di comitato

per approvazione.

Art. 12

In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio sarà affidato ad un fiduciario, che lo
terrà in custodia fino alla ricostituzione della Sezione

V.Stampa

Art. 13

Organo ufficiale della Sezione e il settimanale “Mattino della Domenica”.

VI.Entrata in Vigore

Art. 14

Il presente statuto entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato e

dall’Assemblea della Sezione.

Esso abroga ogni altra disposizione in vigore.

Per quanto non fosse in esso contemplato fanno stato le disposizioni del CCS.

  • Approvato dal Comitato della Sezione il 11.03.2015;
  • Approvato dall’Assemblea della Sezione il 11.03.2015.
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